LEGITTIMARI
INFORMATIVA SUI
RISCHI CONNESSI ALLE DONAZIONI
Al fine della tutela dei legittimari, l’acquisto per donazione può, nel tempo e in presenza di particolari circostanze,
venir meno per effetto dell’eventuale esercizio vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei propri
diritti, con possibili ripercussioni anche nei confronti di terzi aventi causa dal donatario, peraltro solo qualora il donatario
non possieda beni sufficienti a soddisfare le ragioni degli istanti.
Innanzitutto si fa presente che:
- il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una
quota di eredità detta legittima della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa
in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni;
- se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima per effetto di una disposizione del testamento
o di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto, può far valere il proprio diritto all’ottenimento
dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione, soggetta al termine di
prescrizione di 10 anni (nel caso di lesione della legittima determinata da donazione, questo termine decorre dalla data
di apertura della successione);
- i legittimari possono rinunciare all’azione di riduzione solo dopo la morte del soggetto della cui eredità si tratta, e mai
durante la sua vita; pertanto, se un soggetto dispone in vita di tutto il suo patrimonio con più donazioni a favore solo di
alcuni dei legittimari, quelli che non hanno ricevuto nulla – i legittimari pretermessi – o quelli che comunque hanno
ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima – i legittimari lesi – non possono rinunciare all’azione
di riduzione mentre il donante è in vita né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione;
- l’azione di riduzione, in caso di lesione susseguente a donazione, va proposta nei confronti del donatario; tuttavia se il
donatario ha ceduto a terzi gli immobili donati, il legittimario, se e in quanto il donatario non abbia altri beni sui quali
soddisfare le proprie ragioni, potrà chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene (azione di restituzione);
l’azione di restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni cominciando dall’ultima. Tuttavia il
terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in denaro.
In questa materia è intervenuta la legge 80/20056 che ha innovato la disciplina del codice civile.
La prima novità è che l’azione di restituzione può essere intrapresa dal legittimario leso o pretermesso solo se non
sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione: quindi, solo trascorsi i 20 anni, il terzo acquirente di un immobile
donato non correrà più rischi.
Lo stesso principio vale anche per le ipoteche e ogni altro vincolo (ad esempio un diritto di usufrutto) che il donatario
abbia iscritto o trascritto sull’immobile donatogli: se l’azione di riduzione è intrapresa dopo 20 anni dalla trascrizione
della donazione, le ipoteche e i vincoli restano efficaci, con l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari
per il conseguente minor valore dei beni ricevuti in eredità, e sempre che la domanda di riduzione sia stata
trascritta entro 10 anni dalla data di apertura della successione.
Altra novità è la possibilità per il coniuge e i parenti in linea retta del donante di opporsi alla donazione: il termine
di 20 anni è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, qualora essi abbiano notificato e
trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Questo diritto di opposizione non solo è personale, ma perde inoltre effetto se non è rinnovato prima che siano trascorsi
20 anni dalla sua trascrizione.
Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono anche rinunciare al diritto di opposizione. Tuttavia tale rinuncia
non comporta anche la rinuncia all’azione di riduzione perché per legge i legittimari non possono rinunciare ad essa
finché vive il donante.
Una questione aperta è se, o a quali condizioni, la disciplina introdotta dalla legge 80/2005 sia applicabile anche alle
donazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della legge medesima, ossia prima del 15 maggio 2005. La mancanza
di una norma transitoria, infatti, ha determinato interpretazioni tra loro contrastanti.